Sindacato Nuovo, maggio 2022, pagina 6. Legge delega appalti, che punto è? A cura della Redazione.

 

A che punto è la Legge Delega sugli Appalti? 
Miglioramenti importanti al Senato, ma rimane decisivo l’obbligo o meno di clausola sociale.
a cura di Redazione

Il Parlamento ha recentemente approvato in seconda lettura la Legge Delega, proposta dal Governo, per il nuovo Codice degli Appalti. La posizione della FILLEA CGIL e della CGIL è nota: bene un nuovo Codice che sia una sorta di Testo Unico che riunisca quanto ha funzionato del Dlgs. 50/2016 (attuale Codice) e quanto prodotto – per le parti positive di semplificazione dei c.d. “tempi di attraversamento”, cioè i vari passaggi burocratici amministrativi – dai vari decreti semplificazioni. A partire dalle positive tutele inserite sia dalla legge 120/2020 (decreto semplificazioni bis, con il nuovo art. 4 sui commissari e con la generalizzazione del Durc di Congruità) che dal Decreto 77/2021, poi legge 108/2021 (non cessione del contratto di appalto, parità di trattamento economico e normativo e stesso CCNL tra lavoratori in sub appalto e lavoratori in appalto, ecc.). No quindi a passi indietro su legalità, trasparenza, tutele dei lavoratori, rispetto dei CCNL e delle clausole sociali.

In particolare il testo, al momento in cui si scrive, ha conosciuto importanti interventi da parte del Senato prima e della  Camera poi con evidenti avanzamenti secondo quanto richiesto anche dal sindacato. In particolare tra i criteri che i decreti legislativi dovranno rispettare segnaliamo: l’inserimento al c.2 l. a) del principio di non derogabilità delle misure a tutela del lavoro, della sicurezza, del contrasto al lavoro irregolare, della legalità e della trasparenza (che tradotto per noi vuol dire articoli 23, 30, 105 dell’attuale Codice); al C. 2 l. b) maggiore qualificazione, monitoraggio e formazione per Stazioni Appaltanti; al C.2 l. e) obbligo differenziato per tipologie ed importi dei criteri ambientali; al C.2. l. f) obbligo di revisione automatica prezzi; al C.2. l. g) riferimento ai contratti collettivi per attività anche in maniera prevalente nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare (leggasi norme del dl. 77/2021, Durc di Congruità di cui al DM 143/21 ecc.); al C. 2 l. i) piena attuazione Banca Dati Nazionale Anac e fascicolo virtuale dell’operatore; al C.2 l. q) nella qualificazione di impresa oltre le competenze tecniche e professionali diviene requisito l’adeguatezza dell’attrezzatura tecnica e dell’organico; al C.2 l. r) la previsione, in caso di procedura al minor prezzo, per cui in ogni caso i costi della manodopera e della sicurezza (si aggiunge il riferimento ai costi della manodopera, di cui ai contratti collettivi come da principio sovra indicato) sono sempre scorporati dagli importi assoggettati a ribasso (questa la vera novità “conquistata” anche in riferimento a quanto fatto su sotto inquadramento ecc. con i recenti rinnovi contrattuali!). 

Rimangono punti aperti invece e segnalati dalla stessa CGIL in audizione alla Camera: il primo capoverso della lettera g) in riferimento a “facoltà ovvero obbligo” di clausola sociale e quanto stabilito dai principi di cui alle lettere ee) in materia di concessioni (norme dichiarate incostituzionali quando obbligavano ad esternalizzare l’80%, 60% per le concessioni autostradali).

Non è infatti indifferente se nei futuri bandi di appalto (lavori o servizi poco cambia) vi sia l’obbligo o la facoltà di applicare la clausola sociale. Oggi questa – art. 50 del dlgs. 50/2016 – è infatti sempre obbligatoria, rappresentando una tutela reale soprattutto in caso di fallimento e/o cambio di appalto per migliaia di lavoratrici e lavoratori.

Sul punto specifico la relatrice alla Camera, l’On. Chiara Braga del PD, ha dichiarato comunque l’impegno della maggioranza a recepire la richiesta del Sindacato, “coerente del resto” – ci ha dichiarato – “all’impostazione data dalle modifiche al Senato, volte a tutelare prima di tutto le lavoratrici e lavoratori degli appalti”. 

Impegno poi rispettato, in sede di approvazione degli emendamenti in Commissione Ambiente e Lavori pubblici e poi in Aula: nel Codice torna l’obbligo di applicare la clausola sociale e in più, quando si devono aggiornare i prezzi ed i costi delle opere appaltate la revisione dovrà tenere conto anche degli adeguamenti del costo del lavoro a seguito dei rinnovi dei contratti collettivi.

Insomma il Parlamento – tra Senato e Camera – ha dato indicazioni chiare al Governo e al Consiglio di Stato, cioè a coloro che dovranno poi emanare i decreti legislativi in coerenza con le norme ed i principi della delega. E il messaggio è: più qualità, più tutele, fare presto si, ma farlo garantendo occupazione, salari, sicurezza.

Come Sindacato, vigileremo perché i decreti attuativi siano coerenti con le indicazioni del Parlamento.

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