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Referendum

Codice Appalti: la vertenza continua. Indicazioni pratiche per difendere i lavoratori in subappalto. Di Alessandro Genovesi, Segretario generale Fillea Cgil.

A fine marzo il Governo ha  varato il nuovo Codice degli Appalti, ovvero sia il decreto attuativo della legge 78/2022, anzi (si veda il precedente numero di SN per un’analisi più completa). 

I pareri emessi dalla Conferenza Unificata, dalla maggioranza parlamentare in Senato e alla Camera sono andati addirittura in direzione di un ulteriore peggioramento, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di applicare i CCNL edili (indebolendo così anche il principio di parità di trattamento tra lavoratori in appalto e lavoratori in subappalto, garantito anche dall’applicazione del medesimo CCNL), confermando la liberalizzazione dei livelli di subappalto (il c.d. “subappalto a cascata”).

Il testo è rimasto comunque, alla fine, non dissimile da quello iniziale e sottoposto al parere delle Camere, senza recepire nessuna delle correzioni e miglioramenti chiesti unitariamente da Cgil, Cisl e Uil in particolare su obbligo di gare pubbliche, maggiori tutele nei cambi appalto e soprattutto mantenimento del divieto di subappalto “a cascata” (attualmente vige il divieto di subappaltare quanto già subappaltato).

A questo punto diventa fondamentale attrezzarci in vista degli scenari peggiori, per continuare a difendere diritti e sicurezza dei lavoratori e contrastare una scelta di fondo politica, economica e sociale che è ormai evidente. 

Si riducono le tutele, si usa strumentalmente la clava delle “semplificazioni” ora che il PNRR ed il Fondo Complementare cominciano a mettere a terra le opere pubbliche (i dati a fine marzo 2023 ci dicono che gli appalti di lavori pubblici sono cresciuti del 297%) perché l’obiettivo è quello di “spendere” (e siamo d’accordo), indipendentemente però dalla qualità delle opere, le tutele di chi vi lavora, la crescita industriale delle imprese e degli indotti (e su questo non siamo ovviamente d’accordo).

Da domani dovremmo ricorrere a più azione contrattuale, vertenziale, legale (se necessario), a livello nazionale e soprattutto territoriale.

In particolare dovremmo attivare ancora di più la contrattazione di anticipo con le Stazioni Appaltanti al fine di ridurre i livelli di subappalto (anche in relazione alla tipologia di lavoro) e chiedendo maggiore responsabilità dei RUP e dei Direttori dei Lavori nell’autorizzare i subappalti solo dopo aver verificato il rispetto della parità di trattamento economico e normativo, con applicazione del medesimo CCNL in quanto attività prevalenti o rientranti nei perimetri dei CCNL edili o ancora nelle definizioni di cui all’allegato X del Dlgs. 81/2008 (Testo Unico sicurezza) o in virtù degli specifici accordi o protocolli (compresi quelli di legalità). 

Al riguardo dovremmo utilizzare anche le diverse intese sottoscritte che “blindano” i perimetri dei CCNL edili: quelli in attuazione dell’ex art. 4 legge 120/2020 (opere commissariate), gli atti di indirizzo per i Provveditorati alle Opere Pubbliche, i protocolli ANAS e RFI, i vari protocolli con gli enti locali (Regioni e Comuni). Questi ultimi da aggiornare alla luce del nuovo Codice, chiedendo già ora paletti specifici sul subappalto e momenti di verifica.

Dovremmo attrezzarci anche nei confronti delle Prefetture e per l’evoluzione, dove possibile, dei protocolli antimafia, vista la potestà riconosciuta alle stesse Prefetture di indicare attività non oggetto di subappalto, nonché limitare/vietare il subappalto nei settori a maggior rischio di infiltrazioni criminali, usando l’articolo 65 comma 3 o ancora il comma 17 dell’articolo 119 del nuovo Codice. Lo stesso recente rapporto della Direzione Investigativa Antimafia sulle infiltrazioni criminali nella filiera degli appalti di lavori ci fornisce un elenco prezioso di attività già riconosciute come “a rischio” (movimento terra, fornitura di calcestruzzo, posa in opera di manufatti, ecc.)

Dovremmo saper usare al meglio l’accordo delle parti sociali edili del 7 dicembre 2022 sull’automatismo Congruità Negativa – Durc/Dol negativo, con particolare attenzione ai subappaltatori, al rispetto delle verifiche prima dei SAL, al corretto computo delle attività edili, delle attività degli autonomi, delle attività non rientranti nei CCNL edili, provando a “schermare” così ogni livello di subappalto. Importante sarà quindi presidiare le Casse Edili, conoscere bene lo strumento, praticarlo come Ente Bilaterale (principio di presidio di legalità).

Nelle attività in cantiere dovremmo attrezzarci per richiedere ogni qual volta sia necessario gli interventi di RUP e Direttore dei Lavori, oltre che delle stesse committenze, in caso di riscontro di violazione delle norme sulla parità di trattamento tra lavoratori in appalto e in subappalto e/o in sub-avvalimento, come stiamo già facendo in molte opere, anche predisponendo modalità di comunicazione omogenee in tutto il territorio nazionale e coordinandoci tra territori.

Infine dovremmo attrezzarci direttamente o in collaborazione con gli uffici vertenze delle Camere del Lavoro (formando operatori specifici) per promuovere e gestire un maggior contenzioso legale e vertenziale. L’attivazione giudiziaria della responsabilità in solido direttamente sul committente dovrà divenire la regola, immediata e senza deroghe, al primo venir meno del corretto pagamento dei lavoratori in subappalto, che per noi rimane una forma di “specializzazione”, non un trucco per pagare meno i lavoratori, come meno diritti e meno sicurezza.

Vai al pdf - pagina 11 >

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