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Referendum

Sindacato Nuovo, maggio 2022, pagina 10. Reintrodotto l'obbligo del Ccnl edile per i bonus. Il commento di Antonio Di Franco, Segretario nazionale Fillea. 

Un grande risultato. Con il Decreto-Legge del 25 febbraio n.13 introdotto per i bonus edilizi l’obbligo del CCNL edile. Ora diventi regola per tutti gli incentivi pubblici.
di Antonio Di Franco | Segretario nazionale Fillea Cgil

Dopo un’intensa campagna sindacale (sostenuta anche dalle principali associazioni datoriali di settore), dal 27 Maggio 2022, per poter beneficiare di qualsivoglia incentivo pubblico per ristrutturazioni edili (bonus 50%), efficientamento energetico (bonus 65%), ristrutturazione facciate e restauro (bonus 80%) e per il super bonus e sisma bonus (110%) sarà obbligatorio, per importi complessivi superiori ai 70 mila euro, applicare i Contratti Collettivi Nazionali e territoriali dell’edilizia e affini, sottoscritti da FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL (ovvero sia il CCNL Edilizia Industria; Edilizia Cooperative; Edilizia artigiani; Edilizia PMI). 

E’ una vittoria storica per combattere il dumping contrattuale che ha trasformato in una giungla i cantieri italiani e che, insieme al Durc di Congruità (obbligatorio non a caso dal 1° Novembre 2021 per tutti i lavori pubblici e per tutti i lavori privati sempre di importo pari o superiore ai 70 mila euro), permetterà di contrastare non solo modelli di competizione al ribasso (i salari degli altri CCNL sono inferiori), ma soprattutto infortuni ed incidenti.

L’obbligo di applicare il CCNL edile infatti vuole dire obbligo di iscrizione alla Cassa Edile (quindi visibilità delle imprese e dei lavoratori, corretti versamenti, esistenza reale del cantiere e delle maestranze che vi operano, contro le varie truffe legate ai c.d. “cantieri fantasma”, di cui alle recenti cronache), ma anche formazione obbligatoria (le 16 ore ora portate dopo il recente rinnovo del CCNL anche per gli impiegati in cantiere), accesso ai corsi della Scuola Edile, possibilità di intervento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriali (RLST). 

La norma contenuta nel decreto n. 13 del 2022 (inizialmente contro le frodi connesse ai vari bonus) che ha modificato le quantità e modalità di cessione dei crediti, poi stralciata e inserita nella legge n. 25 del 28 Marzo 2022 è chiara ed esplicita. (più avanti lo zoom).

Si prevedono “tre momenti” di verifica dell’applicazione dei contratti collettivi edili per beneficiare dei vari incentivi: uno all’atto di affidamento (quando il proprietario o l’amministratore di condominio stipulano il contratto con l’azienda che farà i lavori), uno nei diversi momenti di emissione e pagamento delle fatture e uno successivo, di controllo, a cura dell’Agenzia delle Entrate.

Al riguardo sia i professionisti che i centri di assistenza fiscale abilitati alla certificazione di conformità sono chiamati a verificare che sia nell’atto di affidamento che nelle fatture sia riportato il contratto collettivo edile.

Infine l’Agenzia delle Entrate avvalendosi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (che ha accesso alle notifiche preliminari ed ha una convenzione con la CNCE), dell’INPS (che vede il Durc/DOL e la iscrizione o meno in Cassa Edile tramite Banca Dati Nazionale INPS-INAIL-CNCE) o direttamente interrogando le Casse Edili (al riguardo la Fillea è già pronta insieme alle altre parti sociali ad autorizzare specifica convenzione) verificherà la genuinità della dichiarazione. 

In caso di mancata dichiarazione non si potrà accedere ai benefici, in caso di falsa dichiarazione scatteranno le sanzioni di legge (dal recupero del credito alle pene per chi dichiara il falso).

Nei prossimi giorni l’Agenzia delle Entrate emanerà una specifica nota, ma è evidente che dovrà essere impegno di tutti, a partire dalle parti sociali dell’edilizia e a partire dalla Fillea Cgil, sensibilizzare tutti i soggetti della filiera: dagli amministratori di condominio ai vari professionisti e tecnici, dai vari Caf alle Camere di Commercio, alle sedi locali dell’Ispettorato, dell’INPS e della stessa Agenzia delle Entrate. 

Così come sarà fondamentale aumentare l’impegno affinché il Durc di Congruità prenda sempre più piede, sia verificato in ogni appalto pubblico, sia verificato, direttamente dal Sindacato o tramite le Casse Edili, in tutti gli appalti privati sopra i 70 mila euro. Insomma i due strumenti (Durc di Congruità e incentivi subordinati al rispetto CCNL edile) devono viaggiare insieme e devono rappresentare l’assillo di ogni sindacalista della Fillea, sia quando gira per cantieri che quando siede nei Consigli di Amministrazione degli enti bilaterali.

Politicamente e sindacalmente la norma rappresenta un punto avanzato nella legislazione economica e sociale di questo Paese e di ciò va dato atto al Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, per aver sostenuto le ragioni del buon lavoro e dell’impresa di qualità. Non solo per il settore, per la sua funzione di contrasto ab origine del dumping contrattuale e del lavoro irregolare, ma perché per la prima volta si esplicita un legame diretto tra incentivi pubblici, cioè soldi di tutte e tutti, e qualità del lavoro, sicurezza, rispetto dei CCNL sottoscritti da chi è comparativamente più rappresentativo, sia dei lavoratori che delle imprese. Un precedente che dovrebbe essere esportato in tutti i settori privati. Per cui, se vuoi beneficiare di incentivi, se scegli di avere un sostegno dal pubblico, allora devi garantire lavoro di qualità e rispetto dei CCNL migliori. 

Zoom:   Cosa dice la norma

L’articolo 28 quater (Disposizioni in materia di benefici normativi e contributivi e applicazione dei contratti collettivi e per il miglioramento dei livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro) recita: “1. Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro, tenuto conto degli istituti definiti in sede di contrattazione collettiva, all’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 43 è inserito il seguente: “43-bis. Per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché quelli previsti dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto ­collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità, ai sensi dell’articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell’atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori. L’Agenzia delle entrate, per la verifica dell’indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, può avvalersi dell’Ispettorato nazionale del lavoro, dell’INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attività di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”. “ 2. Il comma 43-bis dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data”.

Tradotto: la norma si riferisce a tutti i lavori che complessivamente superano i 70 mila euro e per tutte le attività di cui all’Allegato X del Testo Unico per la sicurezza (cioè il dlgs. 81/2008) ovvero sia “i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile”.

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