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Referendum

In data 8 aprile il MdLePS ha emanato la circolare n. 8 in merito alle misure speciali adottate, in tema di ammortizzatori sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. La circolare prende a riferimento due decreti emanati in proposito, quali il trattamento di integrazione salariale ordinario per gli art. 13 e 14 del D.L. n. 9/2020 e gli art. 19, 20 e 22 del D.L. n.18/2020.

In essa si precisa che per quanto attiene le indicazioni sui fondi di solidarietà e assegno ordinario, così come disciplinato dagli articoli 19 e 21 del D.L. n. 18 del 2020 seguirà una successiva circolare.

Il punto 2 della circolare tratta delle integrazioni salariale ordinario art. 13, D.L. n. 9/2020 e art. 19, D.L. n. 18/2020.

Relativamente all’art.13 del 9/2020, riferendosi ai datori di lavoro operanti nei territori della “zona rossa”, è importante segnalare sia la nettezza con la quale si afferma che gli stessi sono dispensati, per le procedure sindacali, dall’applicare il c.1 dell’art. 14, sia l’altrettanta chiarezza per la quale si conferma l’applicazione del c.4 dello stesso articolo, che così recita:

“Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare alle OO.SS la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero dei lavoratori interessati. Quando la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali, come nel caso della pandemia, si procede, a richiesta dell'impresa o delle OO.SS., da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta”.

La stessa circolare, sempre in relazione al DL 9/2020, ricorda che il periodo massimo richiedibile è di 13 settimane mentre per il Dl 18/2020 è pari a massimo 9 settimane. Per tutti e due i DL in questione l’arco temporale di riferimento di applicazione delle prestazioni è definito dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

Il documento conferma, per tutte e due le norme, la disapplicazione di tutti i termini regolatori del ricorso alla CIGO, in particolare con riferimento alle diverse limitazioni previste delle quali abbiamo già riferito con la nostra nota dello scorso 1 aprile.

Lo stesso punto 2 fornisce due importanti precisazioni da noi sollecitate:

  • la prima è che la domanda per l’accesso al trattamento di integrazione salariale può essere presentata per tutti i dipendenti in forza alla data del 17 marzo 2020. Tale possibilità viene normata per quanto attiene a tutti gli strumenti di integrazione salariale ( cassa ordinaria , assegno ordinario , cassa in deroga ) in un articolo del DL liquidità , pertanto anche se non richiamata questa previsione nel successivo articolo della circolare in oggetto che si riferisce alla cassa in deroga riteniamo sia possibile anche in questo caso presentare domanda di deroga per gli assunti dal 24/02 al 17/03 ;
  • la seconda riferisce che ai sensi di quanto disposto al comma 2 dell’articolo 19 del D.L. n. 18/2020, restano ferme e quindi da svolgere, le operazioni di informativa, la consultazione sindacale e l’esame congiunto e che questi devono essere attuati, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Il punto 3 riferisce del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione guadagni straordinaria. Art. 14, D.L. n. 9/2020 e art. 20, D.L. n. 18/2020.

Qui è importante mettere in evidenza di come siano puntuali, come da noi richiesto, i riferimenti ai trattamenti di CIGS per le aziende appartenenti alle aree di crisi complessa e di come anch’esse possono operare la trasformazione in CIGO per un periodo massimo di nove settimane, le quali per effetto della loro neutralizzazione contribuiscono ad allungare la durata della prestazione in essere.

Non soddisfa invece la modalità definita per il fermo della CIGS in essere per passare alla CIGO COVID-19.

La procedura anziché essere governata da un automatismo prevede diversi passaggi ivi compresa la segnalazione specifica da inviare alla Div. III Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., del MdLePS.

Non soddisfa altresì il fatto che tali trasformazioni sono ammissibili solo se intervenute nell’arco temporale dal 23 febbraio 2020 al 28 marzo 2020, data di emanazione della circolare INPS n. 47/2020, ciò in considerazione che vi possono essere svariate condizioni di contesto che possono avere portato a decidere in tal verso anche dopo la pubblicazione della circolare e magari proprio in ragione dei chiarimenti forniti dalla stessa!

Il punto 4 tratta della Cassa integrazione in deroga, art. 22, D.L. n. 18/2020.

La circolare riferisce in gran parte di quanto abbiamo già commentato con la nostra nota dello scorso 1 aprile.

Vi segnaliamo un refuso , già corretto sul sito del Ministero . Il riferimento al comma 1 dell’articolo 1 voleva essere come comma 1 articolo 22 .

Tre sono le indicazioni di rilevanza che comunque intendiamo segnalare:

  • anche in questo caso viene ribadito in modo chiaro che le domande dovranno essere corredate dall’accordo sindacale, con puntuale riferimento al comma 1 dell’articolo 1, del D.L. n. 18/2020, dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario dal quale emerga la quantificazione totale delle ore di sospensione. In questo passaggio vale la pena evidenziare il richiamo al rendere evidenti nella domanda di prestazione i dati della unità produttiva. Cosa che sarà possibile solo se l’azienda ha provveduto a censire le sue unità oltre a quella della sede legale;
  • sempre a seguito delle nostre segnalazioni, viene puntualmente chiarito che l’integrazione salariale in deroga di cui all’articolo 22 può essere riconosciuta anche in favore di lavoratori che siano tuttora alle dipendenze di imprese fallite, benché sospesi. L’invio della domanda in questo caso prevede una particolare modalità, comunque telematica, che ammette due possibilità, un “invio cartaceo” e/o un “invio digitale”.
  • riteniamo infine importante il fatto che in modo chiaro viene detto che rimane ferma la possibilità per i datori di lavoro, esclusi dal campo di applicazione del trattamento di cassa integrazione ordinaria, di continuare a ricorrere alle causali previste a legislazione vigente, ovvero per riorganizzazione aziendale, riorganizzazione, crisi aziendale, cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa e contratto di solidarietà per l’intervento straordinario di integrazione salariale, di cui al d.lgs. n. 148/2015.

La circolare riporta come esempio il caso delle aziende del trasporto aereo e di gestione aeroportuale, per le quali un eventuale ricorso alla CIGD precluderebbe alle stesse la possibilità di accesso alle prestazioni del relativo fondo di solidarietà del settore.

Per estensione si deduce che resta aperta la possibilità del ricorso alla CIGS anche per le imprese del commercio, per le agenzie di viaggio e i tour operators per le causali di accesso ordinarie. Qualora quindi si ritenessero aderenti le causali di “crisi aziendale” o “ cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa” alla fase contingente di crisi, l’impresa potrebbe optare per questa scelta in luogo della richiesta di cassa in deroga.

(Commento Corrado Baracchetti e Tania Scacchetti - Cgil Nazionale)

Il testo della Circolare >

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